OBBLIGO COMUNICAZIONE distribuzione di sostanze attive

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comma 6 dell’art. 108-bis del d.lgs. 219/2006

Data:

10/09/2026

L’art. 108-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, dispone che il distributore di sostanze attive stabilito in Italia registra la propria attività all’Autorità territoriale competente. Il comma 6 del medesimo articolo prevede che la predetta Autorità trasmette il relativo modulo di registrazione al Ministero della salute che provvede ad inserire le pertinenti informazioni nella banca dati dell’Unione europea.
Pertanto le Regioni dovranno comunicare tempestivamente quanto dovuto.
 

Ultimo aggiornamento: 10/09/2026